Termini e condizioni generali
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 2006 (AGBH 2006)Versione del 15 novembre 2006
Indice dei contenuti
§ 1 Ambito di applicazione…………………………………………………………………………………2
§ 2 Definizioni dei termini …………………………………………………………………………….2
§ 3 Conclusione del contratto – acconto ………………………………………………………………….3
§ 4 Inizio e fine dell’alloggio …………………………………………………………….3
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di cancellazione …………………………………………4
§ 6 Fornitura di alloggi alternativi……………………………………………………………..5
§ 7 Diritti del partner contrattuale…………………………………………………………………….5
§ 8 Obblighi del partner contrattuale ………………………………………………………………….6
§ 9 Diritti dell’albergatore…………………………………………………………………………6
§ 10 Obblighi dell’albergatore……………………………………………………………………..7
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni ai beni portati in……………………………..7
§ Sezione 12 Limitazioni di responsabilità ……………………………………………………………………….8
§ 13 Zootecnia ………………………………………………………………………………………8
§ 14 Estensione dell’alloggio…………………………………………………………………9
§ Sezione 15 Risoluzione del Contratto di alloggio – Cancellazione anticipata……………………………….9
§ 16 Malattia o morte dell’ospite nel contratto di alloggio…………………………………….10
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge…………………………………………………..11
§ 18 Varie…………………………………………………………………………………………12
§ 1 Ambito di applicazione 1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito denominate “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981. 1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. L’AGBH 2006 è sussidiaria agli accordi individuali.
§ 2 Definizioni dei termini 2.1 Definizioni dei termini: “Proprietario”: è una persona fisica o giuridica che alloggia gli ospiti dietro pagamento. “Ospite”: è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma, l’ospite è anche il partner contrattuale.
Gli ospiti comprendono anche le persone che viaggiano con la parte contraente (ad esempio, familiari, amici, ecc.). “Parte contraente”: una persona fisica o giuridica in Austria o all’estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per conto di un ospite. “Consumatore” e “Imprenditore”: i termini devono essere intesi ai sensi della Legge sulla protezione dei consumatori del 1979 e successive modifiche. “Contratto di alloggio”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è regolato in modo più dettagliato di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto – acconto 3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della Parte contraente da parte dell’albergatore.
Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e se vengono ricevute durante gli orari di lavoro pubblicati dell’albergatore. 3.2 L’albergatore ha il diritto di concludere il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore sarà tenuto a informare la Parte del pagamento dell’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o verbale della Parte.
Se la Parte contraente è d’accordo con il pagamento dell’acconto (per iscritto o verbalmente), il Contratto di alloggio si riterrà concluso al momento della ricezione da parte dell’albergatore della dichiarazione di consenso della Parte contraente al pagamento dell’acconto. 3.3 La Parte contraente è obbligata a pagare l’acconto entro e non oltre 7 giorni (ricezione) prima dell’alloggio. I costi della transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico del partner contrattuale.
Per le carte di credito e di debito, si applicano i rispettivi termini e condizioni delle società di carte. 3.4 L’acconto è una rata del compenso concordato.
§ 4 Inizio e fine dell’alloggio 4.1 A meno che l’albergatore non offra un orario di occupazione diverso, la Parte contraente avrà il diritto di trasferirsi nelle camere in affitto a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”). 4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6.00, la notte precedente conterà come primo pernottamento. 4.3 Le camere in affitto devono essere liberate dalla Parte contraente entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno aggiuntivo se le stanze affittate non vengono liberate in tempo.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento Recesso da parte dell’albergatore 5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato in tempo utile, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza concedere un periodo di grazia. 5.2 Se l’ospite non arriva entro le ore 18.00 della data di arrivo concordata, l’albergatore non è tenuto a fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
.2 Se l’Ospite non arriva entro le ore 18.00 della data di arrivo concordata, l’albergatore non è obbligato a fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo. 5.3 Se la Parte ha versato un acconto (vedere 3.3), le camere resteranno riservate fino alle ore 12.00 del giorno successivo alla data di arrivo concordata. Per pagamenti anticipati superiori a quattro giorni, l’obbligo di alloggio termina alle ore 18.00 del quarto giorno, per cui il giorno di arrivo viene considerato come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Se non diversamente concordato, l’albergatore può rescindere unilateralmente il Contratto di alloggio per motivi oggettivamente giustificati al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata della Parte contraente.
Recesso da parte della Parte contraente – spese di annullamento 5.5 Il Contratto di alloggio può essere risolto dalla Parte contraente mediante una dichiarazione unilaterale entro e non oltre 3 mesi prima della data concordata di arrivo dell’Ospite, senza il pagamento di una tassa di annullamento.
5.6 Al di fuori dell’area specificata nel § 5.5.
Il partner contrattuale può recedere dal contratto solo tramite dichiarazione unilaterale e con le seguenti spese di cancellazione: – fino a 1 mese prima della data di arrivo 40% del prezzo totale del pacchetto; – fino a 1 settimana prima della data di arrivo 70% del prezzo totale del pacchetto; – nell’ultima settimana prima della data di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto.
Impedimenti all’arrivo 5.7 Se la Parte non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno dell’arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), la Parte non sarà tenuta a pagare la retribuzione concordata per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagare il soggiorno prenotato si riattiva a partire dalla data di arrivo se l’arrivo è possibile entro tre giorni.
§ Sezione 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo 6.1 L’albergatore può fornire alla Parte o agli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la Parte, in particolare se la deviazione è minore e oggettivamente giustificata. 6
.2 La giustificazione oggettiva è data, ad esempio, dal fatto che la camera o le camere siano diventate inutilizzabili, che gli ospiti già alloggiati prolunghino il loro soggiorno, che vi sia un overbooking o che altre importanti misure operative rendano necessario questo passo. 6.3 Le spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti del Partner Contrattuale 7.1 Con la stipula di un Contratto di Alloggio, il Partner Contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale dei locali affittati, delle strutture dell’esercizio ricettivo che sono abitualmente accessibili agli ospiti per l’uso senza condizioni particolari, e al servizio abituale. Il partner contrattuale deve esercitare i propri diritti in conformità con le linee guida dell’hotel e/o degli ospiti (regole della casa).
§ 8 Obblighi della Parte contraente 8.1 La Parte contraente è tenuta a pagare il compenso concordato più eventuali importi aggiuntivi sostenuti a causa dell’utilizzo separato dei servizi da parte della Parte contraente e/o degli ospiti al seguito, più l’IVA di legge, al più tardi al momento della partenza. 8.2 L’albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute straniere, queste saranno accettate in pagamento al tasso di cambio corrente, se possibile.
Se l’albergatore accetta valute straniere o mezzi di pagamento senza contanti, la Parte contraente dovrà sostenere tutti i costi relativi, come ad esempio le richieste di informazioni alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc. 8.3 La Parte contraente sarà responsabile nei confronti dell’albergatore per qualsiasi danno causato dalla Parte contraente o dall’Ospite o da altre persone che accettano i servizi dell’albergatore con la consapevolezza o la volontà della Parte contraente.
§ 9 Diritti dell’albergatore 9.1 Se la Parte contraente si rifiuta di pagare il compenso concordato o è in ritardo, l’albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB e al diritto di pegno ai sensi del § 1101 ABGB sugli oggetti portati dalla Parte contraente o dall’ospite.
Inoltre, l’albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno per garantire i suoi crediti derivanti dal Contratto di alloggio, in particolare per il catering, per le altre spese sostenute per la festa e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo. 9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera della festa o in orari insoliti della giornata (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’albergatore ha il diritto di addebitare una tariffa speciale per questo. Tuttavia, questo costo speciale deve essere indicato sulla scheda della tariffa della camera.
L’albergatore può anche rifiutare questi servizi per motivi operativi. 9.3 L’albergatore ha il diritto di fatturare o di intermediare i suoi servizi in qualsiasi momento.
§ 10 Obblighi dell’albergatore 10.1 L’albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati in misura corrispondente ai suoi standard. 10
.2 Esempi di servizi speciali dell’albergatore che sono soggetti all’etichettatura e non sono inclusi nella tariffa dell’alloggio sono: a) servizi speciali dell’alloggio che possono essere addebitati separatamente, come ad esempio la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, eccetera; b) un prezzo ridotto sarà addebitato per la fornitura di letti o culle supplementari.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni agli oggetti portati 11.1 L’albergatore è responsabile degli oggetti portati dalla Parte in conformità con gli articoli 970 e seguenti del Codice Civile Austriaco (ABGB). L’albergatore è responsabile solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o a persone autorizzate dall’albergatore o sono stati portati in un luogo istruito o designato a tale scopo dall’albergatore. Se l’albergatore non è in grado di fornire una prova, sarà responsabile per la propria colpa o per la colpa dei suoi dipendenti e delle persone che viaggiano da e verso l’alloggio. Ai sensi del § 970 comma 1 ABGB, l’albergatore è responsabile fino a un massimo dell’importo stabilito dalla Legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, e successive modifiche. Se la Parte o l’Ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri oggetti in un luogo di deposito speciale, l’albergatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo di qualsiasi responsabilità dell’albergatore è limitato a un massimo della somma assicurativa di responsabilità civile del rispettivo albergatore.
Qualsiasi colpa da parte della Parte o dell’Ospite sarà presa in considerazione. 11.2 L’albergatore non è responsabile per negligenza lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, il partner contrattuale ha l’onere della prova dell’esistenza della colpa.
I danni conseguenti o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti in nessun caso. 11.3 L’albergatore risponde solo di oggetti di valore, denaro e titoli fino all’importo attuale di 550 euro. L’albergatore sarà responsabile di ulteriori danni solo nel caso in cui abbia accettato questi oggetti per la custodia con la consapevolezza del loro stato o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti.
La limitazione di responsabilità di cui ai punti 12.1 e 12.2 si applica mutatis mutandis. 11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore nettamente superiore a quelli abitualmente custoditi dagli ospiti della rispettiva struttura ricettiva. 11.5 In ogni caso di custodia presunta, la responsabilità è esclusa se la Parte contraente e/o l’Ospite non notificano all’albergatore il danno subito senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza. Inoltre, questi diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza da parte del partner contrattuale o dell’ospite; in caso contrario, il diritto si estingue.
§ 12 Limitazioni di responsabilità 12.1 Se la Parte è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve, ad eccezione delle lesioni personali, è esclusa. 12.2 Se la Parte è un imprenditore, la responsabilità dell’albergatore per negligenza lieve e grave è esclusa. In questo caso, il partner contrattuale ha l’onere della prova dell’esistenza della colpa. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti. In ogni caso, il danno da risarcire è limitato all’importo dell’interesse legittimo.
§ 13 Detenzione di animali 13.1 Gli animali possono essere portati nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se necessario, dietro pagamento di una tariffa speciale. 13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale è obbligato a custodire o sorvegliare adeguatamente tale animale durante il suo soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese. 13.3 Il partner contrattuale o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali.
La prova di tale assicurazione deve essere fornita su richiesta dell’albergatore. 13.4 La parte contraente e/o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per qualsiasi danno causato dagli animali portati con sé.
In particolare, il danno comprende anche l’eventuale risarcimento dovuto dall’albergatore a terzi. 13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nei soggiorni, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.
§ 14 Prolungamento dell’alloggio 14.1 Il partner contrattuale non ha diritto a un prolungamento del soggiorno. Se la Parte contraente notifica all’albergatore il suo desiderio di prolungare il soggiorno in tempo utile, l’albergatore può accettare il prolungamento del Contratto di alloggio.
L’albergatore non è tenuto a farlo. 14.2 Se la Parte contraente non è in grado di lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), il Contratto di alloggio sarà automaticamente rinnovato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione della tariffa per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non è in grado di utilizzare appieno i servizi offerti dall’albergatore a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L’albergatore ha il diritto di addebitare almeno il prezzo che corrisponde a quello solitamente applicato in bassa stagione.
§ Sezione 15 Risoluzione del Contratto di alloggio – Recesso anticipato 15.1 Se il Contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina alla scadenza del termine. 15.2 Se la Parte contraente parte anticipatamente, l’albergatore ha il diritto di richiedere l’intero compenso concordato. L’albergatore dovrà dedurre quanto ha risparmiato in seguito al mancato utilizzo dei suoi servizi o quanto ha ricevuto affittando le camere prenotate ad altri soggetti. Il risparmio si considera effettuato solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui le camere prenotate dall’ospite non vengono utilizzate e la camera può essere affittata ad altri ospiti a causa della cancellazione da parte del contraente. Il partner contrattuale ha l’onere della prova del risparmio.
15.3 Il contratto con l’albergatore termina con il decesso dell’ospite.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno prima della scadenza prevista del contratto.
15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il Contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la Parte contraente o l’ospite
a) fa un uso significativamente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del personale del proprietario o di terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, rende la convivenza sgradevole o si rende colpevole di un reato punibile contro la proprietà, la morale o la sicurezza fisica nei confronti di queste persone;
b) è afflitto da una malattia infettiva o da una malattia che si prolunga oltre il periodo di alloggio o altrimenti diventa bisognoso di cure;
c) non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l’adempimento del Contratto diventa impossibile a causa di un evento da considerarsi di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, sciopero, serrata, ordini ufficiali, ecc.), l’albergatore può risolvere il Contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un periodo di preavviso, a meno che il Contratto non sia già considerato risolto per legge o l’albergatore sia esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio. Sono escluse le richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale.
§ 16 Malattia o morte dell’ospite 16.1 Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore fornirà assistenza medica su richiesta dell’ospite.
In caso di pericolo imminente, l’albergatore organizzerà l’assistenza medica anche senza una richiesta speciale da parte dell’ospite, in particolare se ciò è necessario e l’ospite non è in grado di farlo da solo. 16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o i suoi parenti non possono essere contattati, l’albergatore organizzerà l’assistenza medica a spese dell’ospite. Tuttavia, la portata di queste misure assistenziali termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
16.3 L’albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento alla Parte contraente e all’Ospite o, in caso di decesso, ai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche in sospeso, costi per il trasporto del paziente, farmaci e ausili medici
b) la disinfezione della stanza che si è resa necessaria, c) la biancheria, la biancheria da letto e gli arredi del letto che sono diventati inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia approfondita di tutti questi articoli, d) il ripristino di pareti, arredi, tappeti, eccetera, nella misura in cui sono stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso, e) l’affitto della stanza, nella misura in cui la stanza è stata utilizzata dall’ospite, più i giorni di inutilizzabilità delle stanze a causa della disinfezione, dell’evacuazione, eccetera, f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
eccetera, f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge 17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto sarà disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale di beni.
17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali sarà il domicilio dell’albergatore, il quale avrà anche il diritto di far valere i propri diritti davanti a qualsiasi altro tribunale con competenza locale e per materia.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la residenza o la dimora abituale in Austria, l’azione legale contro il consumatore può essere intentata solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nel luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il cui luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia del luogo di residenza del consumatore avrà giurisdizione esclusiva per le azioni contro il consumatore.
§ 18 Varie 18.1 A meno che le disposizioni di cui sopra non prevedano diversamente, un termine decorre dalla consegna del documento che ordina il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Quando si calcola un limite di tempo che è determinato da giorni, il giorno in cui cade l’ora o l’evento su cui si basa l’inizio del limite di tempo non sarà incluso. I limiti di tempo determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde, per nome o numero, al giorno a partire dal quale deve essere conteggiato il limite di tempo.
Se questo giorno manca nel mese, sarà determinante l’ultimo giorno di questo mese. 18.2 Le dichiarazioni devono essere ricevute dalla rispettiva controparte l’ultimo giorno del termine (mezzanotte). 18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti della Parte.
La Parte non ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti dell’Intestatario, a meno che l’Intestatario non sia insolvente o il credito della Parte sia stato stabilito da un tribunale o riconosciuto dall’Intestatario. 18.4 In caso di lacune, si applicano le disposizioni di legge pertinenti.